Tracking pixel email: normativa Garante e scadenza 2026

Questo articolo in breve:

  • Entro il 29 ottobre 2026 occorre adeguare l’uso dei tracking pixel nelle email alle linee guida del Garante: informative, consensi, revoca e configurazioni tecniche.
  • Il consenso unico informato è ammesso alle condizioni del provvedimento, con revoca separata del tracking; deroghe e regime transitorio richiedono una valutazione del trattamento reale.
  • Su Brevo e sulle altre piattaforme vanno verificati anonimizzazione, preferenze dei contatti e automazioni: scegliere un software non garantisce da solo la conformità.

Riassunto generato con l'IA. Potrebbe non essere accurato.

Entro il 29 ottobre 2026 chi utilizza tracking pixel nelle email deve adeguarsi alle linee guida del Garante Privacy. La scadenza riguarda informative, gestione dei consensi, revoca del tracciamento e configurazione tecnica dei sistemi di invio. Interessa quindi anche aziende, e-commerce e professionisti che mandano newsletter attraverso piattaforme di email marketing.

Il punto non è vietare le newsletter o cancellare ogni statistica. È rendere trasparente e governabile ciò che succede dopo l’invio: sapere che una specifica persona ha aperto un messaggio, registrare quando lo ha fatto e utilizzare quell’informazione per le campagne successive sono operazioni da valutare secondo regole precise.

Questa guida spiega la normativa sui tracking pixel nelle email, con i riferimenti al provvedimento del Garante, all’articolo 122 del Codice privacy e al GDPR. Vediamo quando serve il consenso, quali deroghe sono previste, cosa cambia per le liste esistenti e quali controlli affrontare se utilizzi Brevo o un’altra piattaforma.

Illustrazione di un’email con pixel evidenziato da una lente e uno scudo privacy, simbolo del controllo sul tracciamento.
Tracking nelle email: visibilità dei dati e controllo delle preferenze. Illustrazione originale generata con AI per Web AlchLab.

Tracking pixel email: cosa cambia dal 29 ottobre 2026

Il riferimento principale è il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, intitolato Linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 98 del 29 aprile 2026.

Il provvedimento concede sei mesi dalla pubblicazione per gli adeguamenti. Il vademecum del Garante del 5 ottobre 2026 conferma espressamente il termine del 29 ottobre 2026. È dunque il termine di adeguamento alle linee guida, non la data di nascita di una nuova legge che introduce da zero la tutela contro il tracciamento.

Le norme di base esistevano già. Le linee guida chiariscono come applicarle a una tecnologia diffusa nell’email marketing e spesso poco visibile a chi riceve i messaggi.

Il tema rientra anche nel programma ispettivo del Garante per agosto–dicembre 2026, deliberato il 23 luglio: la verifica dell’implementazione delle linee guida sui pixel è espressamente inclusa tra le attività previste.

Articolo 122, ePrivacy, GDPR e articolo 130: le differenze

L’articolo 122 del d.lgs. 196/2003, il Codice privacy, disciplina l’archiviazione di informazioni nel terminale dell’utente e l’accesso a quelle già archiviate. Recependo l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE, detta le condizioni per operazioni che non riguardano soltanto i cookie. Il Garante riconduce a questa disciplina anche i pixel nelle email.

Il Regolamento UE 2016/679, GDPR fornisce la cornice generale. I riferimenti centrali richiamati nelle linee guida sono:

  • Articolo 5: liceità, correttezza, trasparenza e responsabilizzazione del titolare.
  • Articoli 12 e seguenti: informazioni comprensibili e accessibili sul trattamento.
  • Articolo 4, punto 11, e articolo 7: requisiti del consenso, sua dimostrabilità e revoca.
  • Articolo 25: protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

L’articolo 130 del Codice privacy riguarda invece le comunicazioni promozionali, comprese le condizioni dell’eccezione del soft spam al comma 4. La liceità dell’invio e quella del tracciamento vanno esaminate entrambe: poter mandare una comunicazione non autorizza automaticamente qualsiasi misurazione individuale al suo interno.

Riferimenti europei ulteriori sono le Linee guida EDPB 2/2023, versione finale adottata il 7 ottobre 2024, che affrontano anche URL e pixel tracking. Non usare cookie, da solo, non rende un sistema estraneo alla disciplina ePrivacy.

Che cosa sono i tracking pixel nelle email

Un tracking pixel è un’immagine remota, spesso trasparente e molto piccola, inserita nel codice HTML del messaggio. Quando il programma di posta carica l’immagine, invia una richiesta a un server. Quella richiesta può contenere identificativi che consentono di associare l’evento a una campagna e, nei sistemi individuali, a un destinatario.

Secondo il funzionamento concreto possono essere raccolti dati sull’apertura, sulle aperture successive, sull’indirizzo IP e sul client utilizzato. Il problema individuato dal Garante è soprattutto la scarsa consapevolezza del destinatario: un’email apparentemente ordinaria può generare una rilevazione che non è evidente nel contenuto.

Un evento di caricamento, però, non dimostra da solo che una persona abbia letto con attenzione il messaggio. Per esempio, Apple spiega che Mail Privacy Protection può scaricare i contenuti remoti in background, indipendentemente dall’interazione del destinatario. È anche una ragione commerciale per interpretare il tasso di apertura con cautela.

A chi si applicano le linee guida

Il provvedimento considera mittenti pubblici e privati, fornitori di servizi di invio, gestori di liste, fornitori della tecnologia di tracciamento e altri soggetti coinvolti. Newsletter, DEM, email automatiche, transazionali e di servizio rientrano nell’analisi: la classificazione dipende dalle finalità e dal funzionamento, non dal nome del software.

Affidarsi a una piattaforma esterna non elimina la responsabilità dell’azienda che decide perché usare i dati. I ruoli vanno definiti in concreto. L’articolo 26 GDPR rileva quando ricorre una contitolarità; quando il fornitore opera come responsabile del trattamento, occorre verificare il rapporto ai sensi dell’articolo 28.

Quando serve il consenso per i pixel di tracciamento

Fuori dalle deroghe previste dall’articolo 122, il consenso deve essere preventivo, informato, libero, specifico e inequivocabile. Il paragrafo 6 delle linee guida indica, tra i casi rilevanti, la misurazione individuale delle aperture usata per migliorare campagne, modificare frequenza e pertinenza degli invii oppure ricavare gusti e preferenze per profili commerciali.

Un esempio pratico: creare un segmento di persone che hanno aperto un’offerta per inviare loro un seguito commerciale significa utilizzare un comportamento individuale. Non basta presentare il risultato finale in un grafico per trasformare l’intero trattamento in statistica anonima.

Le deroghe: statistiche anonime, sicurezza e comunicazioni necessarie

Il paragrafo 5 del provvedimento individua diversi casi nei quali può non essere necessario acquisire uno specifico consenso al pixel. La tabella riassume il criterio; l’applicazione richiede comunque una valutazione del trattamento reale.

Finalità del pixel e condizioni principali indicate dal Garante
Uso Condizione da verificare
Conteggio statistico della percentuale globale di apertura Anonimizzazione effettiva, senza misurazioni personalizzate; attenzione anche a IP e dati del client.
Sicurezza e autenticazione Necessità funzionale alla sicurezza e al servizio richiesto, per esempio in processi di attivazione o recupero credenziali.
Comunicazioni istituzionali o di servizio Presupposti indicati dalle linee guida: obblighi, finalità di tutela o servizio e rilevanza dell’effettiva conoscenza del messaggio.
Aperture individuali per ottimizzazione promozionale o profilazione Consenso preventivo, salvo la disciplina transitoria applicabile ai trattamenti già in corso.

Per il conteggio globale, il Garante suggerisce pixel uguali per tutti i destinatari della stessa campagna e anonimizzazione degli altri dati tecnici correlati. Eliminare il nome dal report non è sufficiente se altrove resta possibile ricondurre l’apertura alla persona. Anche un codice pseudonimo può mantenere quel collegamento.

Le altre deroghe non equivalgono a un’esenzione generale per tutto ciò che il gestionale etichetta come “transazionale”. Una conferma d’ordine e un flusso che usa le aperture per attribuire interessi commerciali richiedono analisi diverse. L’informativa rimane necessaria anche nei casi in cui il consenso al pixel non sia richiesto.

Serve una casella separata? Consenso unico e revoca granulare

Dire che occorre sempre una seconda checkbox sarebbe una semplificazione sbagliata. Il Garante ammette, in linea di principio, che il consenso al tracciamento sia ricompreso in quello alla ricezione delle comunicazioni promozionali, considerando la correlazione fra finalità e il rischio di moltiplicare richieste ridondanti.

La possibilità riguarda un consenso unico realmente informato, raccolto con una richiesta neutra e priva di forzature. Il destinatario deve comprendere che le email contengono strumenti di tracciamento e per quali scopi. Una generica formula “accetto la privacy” non risolve questa esigenza.

La condizione operativa decisiva è la revoca: l’utente deve poter scegliere sia di interrompere le comunicazioni, sia di revocare soltanto il tracking continuando a ricevere le email senza pixel. Il servizio non deve subire limitazioni per il solo rifiuto del tracciamento.

Le linee guida indicano, come possibile soluzione, un link o un’icona nel footer che porti a un’area dedicata alle preferenze. Il risultato conta più dell’etichetta: se l’unica azione disponibile è disiscriversi da tutto, manca la scelta granulare descritta dal provvedimento. Consensi e revoche devono inoltre essere registrati per poterne dimostrare la gestione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, GDPR.

Cosa fare con newsletter e contatti già presenti

Il paragrafo 6 distingue i nuovi trattamenti da quelli già in corso all’entrata in vigore delle linee guida. Per i nuovi trattamenti il consenso va raccolto preventivamente, preferibilmente quando si acquisisce l’indirizzo email, dopo un’informazione adeguata.

Per i trattamenti già in corso, basati sul consenso o su un altro valido presupposto, il Garante prevede un regime transitorio: informare tempestivamente al primo invio utile o al primo momento di discontinuità disponibile e implementare un meccanismo di revoca anche granulare, chiaramente riconoscibile e facile da usare.

Non significa che ogni indirizzo presente in archivio sia automaticamente utilizzabile. La distinzione riguarda i trattamenti già in corso e i loro presupposti, non semplicemente la data in cui un contatto è entrato nel CRM. Non sana liste acquistate senza basi adeguate, informative assenti o nuovi utilizzi incompatibili. Il provvedimento precisa che questo regime è destinato a esaurirsi progressivamente con l’avvio di nuovi trattamenti.

Per un’azienda, il lavoro concreto consiste quindi nel ricostruire provenienza dei contatti, informazioni fornite, scelte registrate e impieghi effettivi dei dati. La risposta non può essere né “chiediamo indiscriminatamente tutto da capo”, né “la lista è vecchia, possiamo lasciare tutto com’è”.

Informativa e privacy by design: il testo deve corrispondere al sistema

Il Garante ammette informative su più livelli: per esempio, una spiegazione sintetica nel modulo e un collegamento a un testo più dettagliato. La scelta deve garantire chiarezza, completezza e fruibilità. Chi legge dovrebbe capire che esiste il tracciamento, quali finalità persegue e come esercitare le proprie scelte.

La progettazione tecnica deve poi dare seguito a quelle informazioni. Il provvedimento suggerisce identificativi non intelligibili e non sequenziali, associati all’indirizzo email in un livello interno separato, così da evitare che l’indirizzo viaggi direttamente nella richiesta del pixel.

Questa misura riduce l’esposizione dell’indirizzo, ma non trasforma automaticamente un tracciamento individuale in anonimo. Se la piattaforma conserva la corrispondenza, rimane possibile associare l’evento alla persona. È una protezione tecnica da integrare con le altre condizioni, non un’alternativa al consenso quando necessario.

Tracking pixel e Brevo: quali impostazioni verificare

Brevo mette a disposizione funzioni utili per affrontare il tema. Occorre però distinguere le funzionalità documentate dal fornitore dalla valutazione di conformità del proprio trattamento in Italia.

La documentazione sul tracciamento anonimo di Brevo descrive un’opzione che mantiene statistiche complessive di aperture e clic senza collegarle ai singoli contatti. Ne conseguono limiti alla segmentazione basata su quei comportamenti. L’attivazione riguarda gli invii successivi: non va interpretata come cancellazione retroattiva dei dati storici.

Brevo documenta anche una gestione del consenso al pixel per contatto, con preferenze, data e origine della scelta, revoca e indicazioni per i diversi canali di invio. La pagina è costruita attorno alla raccomandazione della CNIL francese: le sue date e condizioni transitorie non vanno copiate automaticamente nel caso italiano.

Per applicare le linee guida italiane serve verificare quali dati siano raccolti, quando siano anonimizzati e se rimangano collegamenti individuali nei log o nelle integrazioni. Il nome “anonymous tracking” è un punto di partenza tecnico, non una certificazione dell’intero processo.

Campagne, automazioni e integrazioni vanno controllate insieme

La verifica dovrebbe includere i template, i moduli collegati al sito, le automazioni e gli invii effettuati tramite API o SMTP. Una scelta registrata nel modulo deve essere rispettata lungo tutta la catena, compresi eventuali strumenti esterni.

Per esempio, se il contatto rinuncia al tracking, occorre verificare che un successivo invio automatico non ripristini la misurazione individuale. E se un’automazione dipende dall’apertura, va rivista quando quel segnale non è più disponibile. Questi sono controlli di processo proposti per l’adeguamento: non presuppongono che tutte le piattaforme offrano identiche funzioni.

Come organizzare l’adeguamento entro il 29 ottobre

Un intervento efficace coinvolge chi gestisce marketing, sito, integrazioni e privacy. Non si esaurisce nel cambiare una frase nel footer. Una sequenza pratica può essere questa:

  1. Censire gli invii. Individuare newsletter, campagne, messaggi automatici e comunicazioni di servizio, includendo i sistemi meno visibili utilizzati dai reparti.
  2. Identificare i tracciamenti. Verificare pixel, identificativi, link personalizzati e soggetti che ricevono i dati. Non fermarsi al pannello dei report.
  3. Associare finalità e presupposti. Separare gli impieghi individuali promozionali dai casi in cui può applicarsi una deroga; documentare le ragioni della scelta.
  4. Rivedere informative e raccolta delle scelte. Distinguere nuovi trattamenti e trattamenti già in corso; rendere comprensibile ciò che viene chiesto.
  5. Provare la revoca selettiva. Usare contatti di test per controllare ricezione della newsletter senza tracking e disiscrizione completa.
  6. Verificare automazioni e fornitori. Controllare che preferenze e limiti siano rispettati anche da API, template e integrazioni.
  7. Conservare evidenze. Registrare configurazioni verificate, versioni delle informative, prove delle scelte e risultati dei test.

Questa è una proposta operativa di lavoro, non un elenco esaustivo imposto dal provvedimento. Il risultato utile è un sistema che l’azienda sa descrivere e controllare, con responsabilità chiare quando una campagna o un’integrazione cambia.

Come misurare i risultati senza dipendere soltanto dalle aperture

Ridurre la dipendenza dall’open rate può migliorare anche le decisioni di marketing. Richieste commerciali, risposte, ordini e risultati aggregati possono offrire segnali più vicini all’obiettivo dell’azienda. Bisogna però verificare come siano raccolti: spostare tutto sui clic o sulle conversioni non rende automaticamente il monitoraggio libero da regole.

L’EDPB include infatti URL e pixel tracking nella propria analisi tecnica. La scelta di una metrica va accompagnata dalla scelta di una modalità di misurazione coerente con informative, consensi e finalità.

Domande frequenti sulla normativa tracking pixel email

I tracking pixel nelle newsletter sono vietati?

No. Le linee guida ne disciplinano l’uso. Servono trasparenza e una corretta base per il trattamento; fuori dalle deroghe, occorre il consenso secondo le condizioni indicate dal Garante.

Qual è la scadenza per adeguarsi?

Il 29 ottobre 2026: sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento n. 284/2026 nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile. La data è ribadita nel vademecum del Garante del 5 ottobre.

Il consenso alla newsletter comprende automaticamente il pixel?

No. Può essere raccolto un consenso unico informato alle condizioni del paragrafo 6, ma l’utente deve conoscere il tracciamento e poter successivamente revocare solo quello continuando a ricevere i messaggi.

Devo chiedere nuovamente il consenso a tutta la lista?

Non indiscriminatamente. Le linee guida prevedono un regime transitorio per trattamenti già in corso su un valido presupposto, con obblighi informativi e revoca granulare. Per i nuovi trattamenti vale la raccolta preventiva. Va ricostruita la situazione della lista e dell’uso dei dati.

Basta il link “disiscriviti”?

Se consente soltanto di interrompere tutti gli invii, non realizza da solo la revoca selettiva del tracking descritta dalle linee guida. Serve anche la possibilità di ricevere le comunicazioni prive dei pixel.

Basta attivare il tracciamento anonimo in Brevo?

È una funzione da valutare nel proprio progetto. Occorre verificare l’effettiva anonimizzazione, i dati tecnici e le integrazioni coinvolte. L’informativa resta dovuta e le impostazioni del software non sostituiscono la valutazione del titolare.

Un sistema di email marketing progettato per funzionare bene

La scadenza è un’occasione per rimettere in ordine raccolta contatti, newsletter e automazioni. Un sistema efficace deve rispettare le preferenze delle persone e produrre dati che l’azienda possa interpretare correttamente.

Con i nostri servizi di digital marketing aiutiamo i clienti a progettare e configurare sistemi di invio email, spesso con Brevo: collegamento al sito, gestione dei contatti, moduli, template, preferenze e automazioni. La configurazione tecnica viene coordinata con le indicazioni di chi segue la privacy dell’azienda.

Vuoi verificare il tuo sistema prima del prossimo invio? Contatta Web AlchLab: possiamo partire dagli strumenti che utilizzi e individuare gli interventi necessari, collegando il lavoro sul marketing agli adeguamenti del sito e dell’e-commerce.

Riferimenti verificati il 16 ottobre 2026. Contenuto informativo: l’applicazione delle norme richiede la valutazione dei trattamenti effettivi dell’organizzazione.

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Scritto da:

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